PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e con popolazione non superiore a 1.000 abitanti.

Art. 2.
(Ricognizione delle terre abbandonate).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono all'individuazione delle terre che, in base a oggettivi e univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto da almeno venti anni.
      2. Ai fini del comma 1, costituiscono elementi idonei all'individuazione la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, nonché informazioni concordi raccolte in loco.
      3. L'accesso alle informazioni dei registri immobiliari ai fini della presente legge da parte del comune è esente da oneri e da spese.

Art. 3.
(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

      1. Chi intende promuovere un'attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui tali terre sono situate, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico.
      2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al

 

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comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.
      3. Il comune, espletate le formalità di cui agli articoli 5 e seguenti, delibera l'accoglimento del progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. A tale fine, sono considerate attività produttive di particolare utilità: l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché le attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace esercizio.

Art. 4.
(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

      1. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari delle terre abbandonate oggetto della richiesta di cui all'articolo 3, nonché sui loro eredi se i proprietari risultano deceduti.
      2. Il comune provvede a notificare ai soggetti di cui al comma 1 la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste saranno dichiarate soggette a utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari.
      3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

 

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Art. 5.
(Valutazione e approvazione del progetto).

      1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina il progetto ai sensi dell'articolo 3, previa assunzione, se ritenuto opportuno, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
      2. Qualora il progetto di cui al comma 1 sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale del medesimo, al competente assessore della regione o, in caso di una pluralità di competenze, al presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.
      3. In presenza di una pluralità di progetti, sono preferiti quelli che comportano una maggiore possibilità occupazionale.
      4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefìci a carico della regione stessa.

Art. 6.
(Immissione nel possesso).

      1. Il presentatore del progetto valutato e approvato ai sensi dell'articolo 5 è immesso nel possesso della terra mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.
      2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.

 

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      3. I canoni di affitto sono tenuti a disposizione degli aventi diritto alla terra per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso il triennio, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorìe di natura durevole da lui apportate al fondo.
      4. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso della terra.
      5. Qualora il possesso dell'immobile non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il presentatore del progetto approvato decade dal beneficio.

Art. 7.
(Successivo intervento degli aventi diritto).

      1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 5, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso della terra.
      2. Decorso il termine previsto dal comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio della terra, a condizione che si impegni a esercitare sulla medesima un'attività produttiva di utilità almeno pari a quelle già in essere per la comunità locale.